L’Isvap ha prodotto una serie di cambiamenti al proprio regolamento, il famoso numero 35 che determina le norme per la corretta pubblicità dei prodotti assicurativi. I cambiamenti più recenti sono avvenuti lo scorso 25 febbraio, agendo in modo specifico sull’articolo numero 54, nelle sue diverse parti. Non è una situazione nuova questa, anzi, numerosi sono stati i cambiamenti apportati al regolamento da parte dell’isvap per meglio garantirla trasparenza e la corretta comunicazione pubblicitaria nei confronti degli utenti.
Già in passato l’Isvap aveva agito a tutela dei potenziali clienti e di quelli che già avevano sottoscritto particolari tipologie di polizze, soprattutto quelle sanitarie, obbligando, ad esempio, le compagnie di assicurazione, a non recedere dal contratto proprio in caso di sinistro, ovvero quando il consumatore si sarebbe venuto a trovare in una condizione di maggior bisogno e di maggiore vulnerabilità.
Tuttavia, accade spesso che le norme previste non vengano comprese fino in fondo dagli utenti, a causa della difficoltà del linguaggio burocratico, che rende più ostica la comprensione ma che non dovrebbe farci evitare di prendere confidenza con determinati concetti, in modo da poter sempre rivendicare quelli che sono i nostri diritti.
Cerchiamo, dunque, di offrire una chiave di lettura per le ultime novità in materia, in modo da poter verificare le eventuali discrepanze tra quanto previsto da regolamento Isvap e quanto praticato dalla nostra compagnia assicurativa di riferimento.
Ad esempio, nel caso di contratti multipli, che includano una serie di garanzie aggiuntive alla principale, come i rischi di danni alla persona, la morte a causa di infortunio, l’invalidità per malattia, la compagnia potrà emettere una sola nota informativa, nella quale siano però messi in evidenza le peculiarità di ciascun prodotto, completo di scheda tecnica univoca.
Non sussiste, invece, l’obbligo di redigere un apposito foglio informativo nel caso di partecipazione a gara pubbliche d’appalto, dal momento che fa fede, in quel caso, sia il capitolato di gara sia le condizioni contrattuali presentate.
È sempre doverosa la pubblicazione del fascicolo informativo sul sito internet aziendale, sia per le polizze danni, anche di tipo collettivo, che per quelle legate ai mutui o ad altro genere di finanziamento. L’articolo che regola tale pubblicazione è il n. 34 al comma 1. Ricordiamo che tale obbligo sussiste anche per le polizze vita di tipo collettivo.
È ben importante ricevere ogni informazione, completa ed esaustiva, per ciò che concerne i costi dei prodotti vita.
Infatti, nello schema di nota informativa per i contratti vita, sia a partecipazione degli utili, sia di puro rischio, è previsto dal regolamento che venga indicata la quota parte dei costi, così come da media. Rispetto alle polizze vita di puro rischio, non essendoci obbligo di invio di estratto conto annuale, ci si potrebbe chiedere se è ugualmente prevista una comunicazione all’assicurato circa le modifiche effettuate al fascicolo informativo dalle nuove disposizioni. La risposta è naturalmente affermativa, dato che tutte le compagnie d’assicurazione devono comunicare al contraente, per iscritto e in modo tempestivo, gli eventuali cambiamenti occorsi, come sancisce anche, oltre il regolamento Isvap, la direttiva 2009/138/CE.