Le polizze assicurative per i dipendenti sono un prodotto a volte sottovalutato ma di grande importanza.
Le polizze assicurative che vengono stipulate a favore dei dipendenti presentano dei precisi risvolti sia da un punto di vista fiscale sia contributivo, ma tutto è legato alla tipologia di prodotto che si intende sottoscrivere.
È interessante, comunque, scendere maggiormente nel dettaglio in modo da poter comprendere a quali benefici si potrà far riferimento.
D’altra parte, questo particolare prodotto presenta dei risvolti fiscali e contributivi che il dipendente dovrà conoscere per potere valutare i benefit ottenuti.
La regola generale stabilisce che, così come previsto da parte del Codice Civile con l’art. 2099, chi presta la propria opera lavorativa può ottenere parte della retribuzione anche attraverso una ricompensa “in natura”, ovvero attraverso dei fringe benefit e non del denaro.
La composizione e la tipologia di tali benefit è importante perché da essa dipende, o meno, la possibilità di tassazione o no.
Ad esempio, i rimborsi spese non possono costituire – per loro natura – una componente tassabile del reddito, trattandosi di un reintegro del capitale già nella disponibilità del dipendente.
Secondo altri articoli, comunque, la tassazione deve essere applicata in caso di conseguimento di indennità per il risarcimento danni, mentre la tassazione non si applicherà nel caso di un cosiddetto danno emergente, data la sua specifica natura di perdita patrimoniale che il lavoratore ha effettivamente subito.
Come è stato confermato da parte dell’Inps, grazie ad un’apposita circolare la n. 69/2004, un’azienda può pagare dei premi per delle polizze assicurative che servono a sollevare i propri dipendenti e i propri amministratori dai rischi connessi alla responsabilità civile. In questo caso, le cifre corrisposte non devono essere assoggettate a contributi o a ritenute fiscali.
Allo stesso modo si deve procedere per quanto riguarda le polizze assicurative sottoscritte per i rischi professionali corsi nell’esecuzione delle proprie mansioni.
Diversamente, invece, per le polizze assicurative per i rischi extra-professionali. In questo caso, infatti, i premi sono soggetti sia a contributi che a ritenute fiscale e, all’interno della tipologia, si includono anche le polizze per invalidità a favore dei dipendenti o quelle vita a favore dei familiari nel caso in cui si verifichi il decesso del lavoratore.
Esistono, tuttavia, delle circostanze che possono essere maggiormente favorevoli per l’utente. Infatti, ad esempio, le assicurazioni sulla vita o per invalidità che fossero state stipulate in seguito ad un contratto collettivo o ad un accordo o regolamento aziendale potranno beneficiare di una detrazione del 19% sull’importo dei premi versati annualmente.
Per quanto riguarda le polizze di natura mista, la circolare che fa riferimento è quella dell’Inps n.273/1989. In essa viene specificato che le assicurazioni miste sono soggette a contribuzione per il solo importo relativo ai rischi extra-professionali se la data di stipula risultasse antecedente al 02/02/1990, mentre risultano essere soggette a contribuzione per intero nel caso in cui la sottoscrizione sia avvenuta dopo tale data.
Molto spesso, infine, ricordiamo che il tipo di polizza assicurativa sottoscritto dipende da una prassi aziendale messa in opera da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti, circostanza che potrebbe aumentare la confusione di quest’ultimi se non adeguatamente informati.