Polizze assicurative detraibili
La detraibilità di una polizza assicurativa è sicuramente un argomento che interessa un ampio numero di persone, dal momento che sono vari i prodotti il cui premio risulta essere detraibile.
Nella fattispecie, godono di questo trattamento tutti i prodotti assicurativi sulla vita, sia caso morte sia caso vita; le polizze assicurative infortuni e malattia; le assicurazioni long term care o sottoscritte per coprire il rischio di non autosufficienza.
Questa, tuttavia, potrebbe apparire come una regola generale non troppo utile dal punto di vista di un utente, dal momento che la detraibilità di cui godono le polizze assicurative è differente a seconda del ramo e della tipologia di appartenenza.
Ad esempio, le polizze assicurative sulla vita caso morte godono di una detraibilità completa, mentre le polizze sulla vita caso vita sono detraibili soltanto in parte ed, esattamente, per la parte che riguarda il caso morte o l’invalidità, in misura del 5%.
Tali considerazioni ci spingono a valutare il fatto che una parte del premio può essere sempre considerata detraibile, sebbene in misura variabile. Per questo motivo, è opportuno effettuare delle verifiche legate alla tipologia di assicurazione posseduta, l’unico vero discrimine da prendere in esame per poter avere una stima dei costi e delle agevolazioni di cui poter usufruire.
Va ricordato, inoltre, che anche le polizze assicurative rc auto o quelle pensionistiche possono essere deducibili. Le prime lo sono in misura del 10,50% della rata, ovvero per quella parte che corrisponde all’importo versato al SSN; mentre le seconde possono beneficiare di una detraibilità massima di 5 mila 146,57 euro o di un valore massimo del 12% del reddito complessivo lordo, contando anche gli importi destinati ad altre forme pensionistiche complementari.
Tutti quei contratti assicurativi, invece, che sono di contenuto finanziario e che non possono utilizzare alcun tipo di detrazione fiscale o di deduzione per i premi che vengono corrisposti sono tenuti a sottostare all’imposta sostitutiva del 12,50%.
Le polizze assicurative infortuni, per esempio, possono adottare una detrazione fiscale pari alla parte del premio pagato per i casi relativi a morte e invalidità superiore al 5%; discorso analogo per quanto riguarda le polizze assicurative malattia.
É importante sottolineare che tali percentuali e regole fanno sempre riferimento alle assicurazioni che sono state stipulate dopo il 2000, mentre per quelle sottoscritte in una data antecedente la normativa prevede delle differenze di gestione.
Ancora, le assicurazioni sui rischi consentono di avere una detrazione d’imposta nella misura del 19%, per un massimo di 1.291,14 euro l’anno rispetto al premio versato: questo significa che l’importo effettivamente detraibile sarà pari a 245, 32 euro.
Il premio annuo non è vessato da nessun tipo di imposta e, se si dovesse procedere al pagamento del capitale assicurato successivamente al caso morte o a quello di invalidità permanente nessuna tassa graverà sul totale.
Questa regola è valida anche per i piani di accumulo che, al pari delle polizze assicurative sulla vita godono di una detrazione del 19%.
Le assicurazioni sulla vita, invece, erogate a scadenza sono soggette ad una tassa del 12,5% sulla differenza esistente tra i premi pagati e il capitale.