Quando si parla di polizze assicurative e di asse ereditario la questione diventa sempre abbastanza complessa e numerosi sono gli interrogativi che gli utenti si pongono in merito.
È bene, quindi, analizzare nel profondo i meccanismi di funzionamento delle polizze vita, effettuando tutte le considerazioni del caso legate alle necessità collegate all’asse ereditario.
Prima di tutto, sarà bene notare che le assicurazioni sulla vita non rientrano nell’asse ereditario, ai sensi dell’articolo 1920 comma terzo del codice civile.
Per tutte le polizze assicurative sulla vita, infatti, la designazione del beneficiario avviene attraverso un atto unilaterale a favore di un terzo. Inoltre, l’atto è fra vivi, nel senso che i beneficiari lo diventano non in virtù della propria appartenenza alla famiglia dell’assicurato e alla partecipazione dell’asse ereditario, ma solo per diritto proprio, ovvero in base all’accordo stipulato con l’assicuratore al momento della sottoscrizione della polizza vita stessa.
L’obbligo al pagamento del capitale al beneficiario, dunque, esiste solo in virtù del fatto che il contratto sottoscritto inserisce una determinata persone in qualità di ricevente e un’altra in qualità di contraente tenuto a versare il premio previsto da parte della compagnia assicurativa.
Nel momento in cui si verifica, quindi, la morte dell’assicurato si ottiene nient’altro che l’effettività di un diritto già acquisito in precedenza.
Attenzione, comunque, alle altre specifiche che devono essere incluse nei contratti assicurativi vita, in virtù proprio della specificità in materia ereditaria.
L’art. 1920 del codice civile, ad esempio, specifica che la designazione del beneficiario avviene al momento della stipula del contratto di assicurazione o anche attraverso una successiva dichiarazione scritta o per via testamentaria.
L’art. 1921 del codice civile prevede delle norme per quanto riguarda la revoca del beneficiario, dato che la sua designazione può mutare nel corso del tempo.
È chiaro che quanto previsto in questi due articoli di legge mostra, in modo inequivocabile, quanto le polizze assicurative sulla vita non siano parte dell’asse ereditario e non si collocano necessariamente nella stessa ottica.
Dunque, nel caso in cui avvenga il decesso dell’assicurato non si dovrà aprire alcuna successione legittima né procedere per vie testamentarie, visto che sarà sufficiente pagare la somma alle persone indicate in polizza.
È tuttavia possibile che, in polizza, si proceda alla designazione dei beneficiari in qualità degli eredi legittimi o testamentari, secondo alcune delle diciture che maggiormente vengono usate.
In questo caso, naturalmente, si provvedere all’attribuzione della somma così come specificato ma è bene tenere a mente che sempre si potranno cambiare i beneficiari pur se così fossero stati precedentemente designati. È bene, però, specificare con l’eventuale variazione anche le modifiche circa la somma assicurata, soprattutto se si chiamano in causa un maggior numero di beneficiari (ad esempio, marito e figli).
Se, invece, l’assicurato non ha espresso a tempo debito alcuna preferenza circa l’attribuzione della rendita ai beneficiari eredi legittimi o testamentari, si procederà alla divisione in parti uguali e non secondo le regole che sottintendono alla spartizione dei beni sull’asse ereditario.
La disciplina di legge che verrà applicata sarà quella relativa alle successioni.