Forse non tutti lo sanno, ma anche nelle scuole sono necessarie delle opportune coperture assicurative. Per meglio approfondire la questione, cerchiamo di comprendere le caratteristiche di questi prodotti, anche per offrire delle informazioni utili a chi si trovasse nella posizione di dover decidere verso quale tipo di prodotto orientarsi.
Stipulando un contratto di assicurazione tutti gli eventuali rischi o le conseguenze che fossero relative a degli specifici eventi sarebbero trasferiti dall’assicurato all’assicuratore, che si farebbe carico della parte economica ad essi legati.
In genere, i contratti di assicurazione presentano una serie di clausole già prestabilite, che non possono essere, quindi, oggetto di contrattazione tra l’utenza e la società assicurativa: questo lo rende un tipico esempio di contratto di adesione.
Esistono un’ampia serie di contratti assicurativi afferenti a diversi rami: nel caso in cui la stipula avviene da parte di un istituto scolastico si parla di polizze assicurative ramo danni o responsabilità civile e responsabilità civile.
Sul versante infortunistico, la polizza assicurativa viene estesa, di norma, a tutti i dipendenti, almeno per ciò che concerne i rischi di natura professionale. Ovviamente, la copertura è pensata anche per gli alunni, sia per quanto riguarda le attività scolastiche sia quelle parascolastiche, quali gite, uscite didattiche e sportive autorizzate dall’istituto.
Con la sottoscrizione di una polizza assicurativa di responsabilità civile, la scuola si può ritenere non responsabile nella circostanza in cui dovesse rispondere civilmente dei danni involontariamente causati a terze parti da parte del proprio personale, docente e non.
Com’è ovvio, la copertura si estende a tutte le attività compiute dai dipendenti nell’esercizio delle proprie funzioni e secondo il ruolo ricoperto.
È bene, tuttavia, che in questo caso l’istituto cerchi di mantenere un certo margine di trattativa con la compagnia d’assicurazione così da poter includere delle coperture specifiche magari tenendo conto di quelle che sono le attività realmente effettuate da parte della scuola.
Le scuole devono, quindi, cercare di estendere la garanzia il più possibile, tentando di includere ogni tipo di situazione, sempre non dolosa, che potrebbe verificarsi, includendo anche le responsabilità del dirigente scolastico. Attenzione, comunque, ad inserire le attività svolte dalla scuola in modo corretto, visto che maggiore è la precisione in questo senso, maggiore è la copertura di cui si può effettivamente usufruire.
Non si dovrebbero tralasciare, per esempio, le attività extra-curricolari che vengono effettuate dai plessi scolastici, effettuando una valutazione particolareggiata dei costi e dei benefici che includano anche eventuali attività svolte in locali scolastici tenuti da terze parti, come le associazioni o le amministrazioni cittadine.
Sempre nell’ambito dell’estensione della polizza assicurativa, è bene fare molta attenzione all’indicazione dei soggetti che possono usufruire di tali coperture.
Per esempio, tra i soggetti che godono dell’assicurazione deve esistere un riferimento esplicito all’“Amministrazione scolastica per il fatto dei propri dipendenti ed alunni”, così come consigliato e riportato all’interno della Circolare Divisione VI n. 2170 del 30 maggio 1996.
Di norma, già nel momento in cui avviene la richiesta di preventivo le istituzioni scolastiche hanno l’abitudine di prevedere in modo esplicito che l’offerta riporti la stessa amministrazione scolastica quale soggetto principale assicurato.