Molto interessanti sono le novità che si registrano per ciò che riguarda le assicurazioni sul mutuo. Infatti, è stata accettata la proposta di risarcimento all’utente in caso di estinzione anticipata del finanziamento sottoscritto in precedenza. Ecco, quindi, che in base a quanto è stato analizzato da parte del Centro di Ricerca e di Tutela dei Consumatori e degli utenti di Trento, è grazie all’articolo numero 49 contenuto all’interno del regolamento 35/2010 dell’Isvap che il cliente avrà diritto ad avanzare richiesta di rimborso per le quote assicurative pagate e di cui non ha potuto fruire, proprio a causa dell’estinzione stessa del finanziamento, avvenuta in anticipo rispetto alla naturale scadenza.
A voler essere precisi, tale eventualità sarebbe già stata messa nel conto da circa due anni, grazie alle direttive emanate dall’Ani e dall’Ania nel 2009, ma poco si era tenuto conto di ciò, a causa della natura stessa del provvedimento in esame. Infatti, tale parere non veniva considerato vincolante ma soltanto alla stregua di un avviso tecnico, attraverso il quale si consigliava semplicemente alle banche di procedere con il rimborso, qualora le quote assicurative già pagate non potessero essere godute dal cliente che aveva deciso di estinguere il mutuo.
Gli istituti di credito, forti della non obbligatorietà, non avevano alcun motivo per procedere a suddetto rimborso, rifiutandolo il più delle volte, a prescindere dalla quota che era stata o meno goduta dal cliente. È ovvio che, nel momento in cui si parla di “consiglio” fornito alle banche, dietro il quale si intravede tuttavia una perdita più o meno sentita di denaro, gli istituti di credito continueranno a seguire la strada più facile e più redditizia, senza pensarci due volte e senza tener conto dei diritti degli utenti.
Ecco perché lo scenario attuale diventa così importante: non più di consiglio si tratta ma di obbligo che ciascuna banca sarà tenuta a seguire.
La posizione è stata chiarita proprio da parte dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Isvap), non potranno più fare orecchie da mercante alle richieste avanzate dagli utenti e dovranno restituire la quota assicurativa già corrisposta in caso di estinzione del finanziamento ma anche in caso di cambio del beneficiario.
Tuttavia, resta ancora un dubbio da chiarire: è probabile, infatti, che il vincolo dell’obbligatorietà resti tale soltanto per i contratti pluriennali che sono stati stipulati a partire dal primo giorno di dicembre 2010 e che abbiano già previsto il versamento di una soluzione unica con la quale procedere al pagamento del premio della polizza assicurativa.
Ecco perché il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti di Trento
Dovrebbe avere già pronta un’azione ad hoc, per tentare di risolvere questa problematica. L’idea è quella di avanzare una proposta di Arbitrio Bancario con la quale dare risposte a tutti colori i quali hanno sottoscritto l’accensione di un mutuo prima della data indicata nella norma dell’Isvap. È possibile che un pronunciamento in merito si riesca comunque ad avere in tempi brevi, forse anche nei prossimi giorni.