Polizze quinquennali
Le polizze quinquennali o decennali nascondono un annoso iter di chiarimenti e di riassestamenti della normativa oltre che di domande effettuate da parte di utenti particolarmente confusi e lasciati in balia delle poche informazioni presenti relativamente a questo settore.
Proprio per rispondere ai numerosi quesiti in merito, quindi, l’Isvap ha pubblicato un apposito documento che si riproponeva di chiarire i dubbi relativi alle polizze assicurative con durata quinquennale e poliennale.
Molte, infatti, sono state le segnalazioni anche relative all’articolo 1899 del codice civile il quale, al primo comma, parla nello specifico delle proprio delle possibilità di recesso delle polizze assicurative oltre che delle riduzioni di premio che devono essere applicate nel caso di sottoscrizioni poliennali.
In questo modo, inoltre, si vorrebbe riuscire nell’intento di fornire delle chiare indicazioni anche agli operatori del settore che potrebbero usufruire delle interpretazioni normative condotte da parte dell’ente stesso.
È bene, quindi, analizzare le indicazioni contenute in questo documento, per meglio comprendere anche quali sono i propri diritti in caso di stipula di polizze assicurative quinquennali.
L’assicurato, per esempio, potrà recedere dal contratto con un preavviso di sessanta giorni ma solo se la polizza assicurativa stessa risulta essere di durata superiore ai cinque anni. La disdetta, infatti, potrà avvenire soltanto dopo aver corrisposto regolarmente il premio per il primo quinquennio. L’effetto dell’interruzione del contratto si applica a partire dalla fine dell’anno in corso e non da quello successivo. Questo significa che l’assicurazione si potrà interrompere dopo cinque anni reali e non alla sesta annualità.
Le polizze assicurative quinquennali, invece, possono essere rescisse esclusivamente al termine naturale dei cinque anni, rispettando la scadenza inserita nel contratto, senza possibilità di anticipazioni.
D’altra parte, comunque, anche in caso di recesso anticipato, le compagnie assicurative non hanno alcun diritto di chiedere ai propri assicurati tutta l’eventuale restituzione dello sconto che avrebbero applicato sul premio all’atto della stipula. si tratta di una precisazione importante e da tenere a mente, perché in caso contrario si avrà la certezza di una violazione dei propri diritti.
In effetti, tra le motivazioni che attirano numerosi nuovi clienti a rivolgersi verso contratti pluriennali vi sono proprio quelle che riguardano la possibilità di usufruire di condizioni agevolate.
Ciononostante, le compagnie assicurative – che pure traggono ovvi benefici dalla stipula di contratti quinquennali e poliennali – potrebbero non essere più così interessate a questo genere di prodotto, magari disincentivandone l’iscrizione o proponendo delle commissioni più basse per gli agenti.
Dal punto di vista degli assicurati, invece, la migliore delle soluzioni sarebbe quella che ha a che vedere con la possibilità di sottoscrizione di polizze assicurative poliennali e quinquennali senza che vi siano penali circa lo sconto e circa la disdetta anticipata. Tuttavia, queste due spinte, come si può chiaramente vedere, sono opposte e contrarie e difficilmente possono trovare una sintesi se non in una liberalizzazione maggiore del mercato, che porti alla naturale obsolescenza di determinate clausole.
Vedremo se le norme allo studio del nuovo governo porteranno una ventata di aria fresca anche nel settore occupato dalle compagnie assicurative, favorendo una maggiore competitività tra le imprese a tutto vantaggio dell’utenza.