Le assicurazioni sulla vita sono spesso al centro di numerose domande circa l’impignorabilità o meno del capitale accumulato nel corso del tempo.
Non è affatto raro trovare, tra i diversi e numerosi benefici elencati da parte degli agenti assicurativi o dalle pubblicità di settore, quello relativo all’impignorabilità del prodotto.
Stando a quanto presentato attraverso tali offerte e promozioni, queste assicurazioni non dovrebbero poter essere attaccate dai creditori, garantendo il mantenimento della somma messa da parte e oggetto di rivalutazione.
Tuttavia, le cose stanno davvero così come pubblicizzate?
Cerchiamo di capire se si tratta di miraggi o di un reale beneficio del quale godere una volta sottoscritta la polizza assicurativa sulla vita.
Le dichiarazioni effettuate da parte della compagnia assicurativa non sono, in realtà, inventate ma si basano su un articolo del codice civile, il n.1923.
Questo articolo dichiara, infatti, tra le altre cose, che le somme dovute da parte del contraente all’assicurato o al beneficiario indicato nel contratto non possono rientrare in alcun tipo di azione esecutiva o misura cautelare.
Fin qui, dunque, la legge.
Ciononostante, le leggi possono avere delle interpretazioni differenti, dando vita, così ad alcune modifiche in merito.
Proprio nel 2000 una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ha modificato, seppure in modo parziale, l’orientamento espresso in precedenza.
Stando alla nuova sentenza, le somme di cui si parla all’interno dell’articolo di legge sono esclusivamente quelle che l’assicuratore, quale sia il titolo, deve al contraente, in relazione alla finalità tipica del contratto e consistenti nell’indennità assicurativa di cui si è avuta una previsione in fase di negoziazione della polizza assicurativa stessa.
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, l’art. 1923 ha come interesse principale quello di mettere al riparo le compagnie di assicurazione da procedute esecutive, tutelando nello stesso tempo il cliente, nel caso in cui si possa ravvisare un risparmio finalizzato alla previdenza.
Le somme che sono oggetto della garanzia, quindi, sono soltanto quelle che si otterranno al verificarsi dell’evento specifico per il quale è stata appositamente stipulata una polizza.
Questa accezione e questa lettura specifica non sono di poco conto, anzi. L’impatto, per quanto riguarda le polizze assicurative sulla vita rimane notevole.
Infatti, sempre avendo come guida le parole utilizzate da parte della Corte di Cassazione, si evince che, nell’ipotesi in cui l’assicurato proceda ad un riscatto anticipato della somma capitale, la stessa non potrà più usufruire del beneficio di cui sopra.
Nonostante l’assicurato abbia il legittimo diritto di operare in tal modo e nonostante si concretizzi comunque una certa funzione di risparmio, non si è più nel solco dell’adempito pieno del contratto. Solo al verificarsi dell’evento oggetto della polizza assicurativa, infatti, si avrebbe potuto esercitare il diritto sancito con l’articolo del codice civile di cui abbiamo discusso in precedenza, mentre l’ipotesi di riscatto anticipato fa decadere automaticamente il beneficio legato all’impignorabilità della polizza assicurativa.
In base a quanto espresso da parte della Corte, quindi, se un cliente dovesse dichiarare fallimento e, alla data di tale dichiarazione, non si fosse ancora verificata la naturale scadenza della polizza assicurativa sottoscritta, il curatore fallimentare avrà ogni diritto di inserire anche quelle somme all’interno dell’attivo fallimentare, così da poter ripagare i creditori.