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Per le sue particolari caratteristiche una polizza casco deve rivolgersi unicamente a condizioni di responsabilità del soggetto, eludendo da ogni atto i comportamenti di terzi sull’avvenimento dei danni causati da incidenti stradali fortuiti: al contrario, scegliendo di versare un indennizzo ben più generoso, è possibile che l’assicurazione si rivolga a testimonianze di rischio che si discostano dal normale scontro in corsa, come può essere per un’insurrezione, atti vandalici in generale e, calamità naturali di varia entità.

Lungi dall’ultima opportunità di copertura una polizza casco è riferita costantemente a prezzi esosi e ciò è dato da un massimo controllo operato a sostegno del soggetto ma soprattutto del veicolo incidentato, questo in conformità ad accadimenti di tipo fortuito e non associabili a scontri o impatti con altri veicoli, come può accadere con una controparte che si identifichi quale neopatentata.

A tal proposito occorre precisare il binomio scaturente dalle condizioni di stipula, che richiamano la polizza casco a intervenire in toto o per tutelare solo una piccola porzione di danno: la prima si risolve come un’assicurazione di tipo completa e si riferisce ad ogni tipo di danno, a prescindere dal coinvolgimento del contraente, con la seconda si richiama la polizza mini casco, che preferisce non operare per ribaltamenti del veicolo o possibili incidenti causali avvenuti in presenza di terzi elementi.

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Inoltre la casco prevede una copertura di tipo intero, con effetti sulla circolazione in generale, quella di primo rischio assoluto, che copre i danni per un massimo dell’intero valore dell’auto, la primo rischio relativo e infine una copertura a secondo rischio, riferita a un massimale risultante dal valore della vettura più una franchigia aggiuntiva di elevata entità.
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