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... il numero della propria polizza: se la documentazione non è completa è sempre possibile ottenere una visura dall’ANIA o direttamente dal PRA, che mostri dettagliatamente l’intero accaduto e informi anche della visita periziale e di opportune cure mediche.

La prassi definisce il rilascio della relazione almeno 30-60 giorni dopo l’incidente se non ci sono feriti, contrariamente l’attesa è di 120 giorni.
Allorché la richiesta di rimborso è inoltrata conviene nominare subito il perito e il medico legale, prima che intervengano le due compagnie assicurative che potrebbero di fatto ritardare l’apertura delle trattative.

Una volta ottenute le informazioni necessarie e i responsi degli specialisti è possibile ascoltare i vari testimoni, qualora ce ne fossero, attraverso una dichiarazione autenticata, con allegati i documenti d’identità: può essere così approntato l’esito della verifica, un documento contenente la proposta di risarcimento valido solo se il danneggiato è ritenuto tale.

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Spetta allo stesso accettare o meno la risposta dell’assicurazione auto, la quale provvederà all’invio della quota concordata entro e non oltre 15 giorni dall’accettazione: a una mancata diligenza della compagnia corrisponde il silenzio del danneggiato.

Decorsi 30 giorni, però, scatta l’ordine di recapito del capitale, da risolversi entro 15 giorni, rilasciati a puro titolo di acconto.

Una differente procedura è riferita ai casi in cui la compagnia rifiuti il rimborso o ne giustifichi uno più contenuto, in tal caso si ha diritto a richiedere l’intervento di un giudice di pace, solo se il danno è inferiore a 15mila euro: i danni di maggiore entità sono diretti dal tribunale ordinario.

Un’azione esecutiva può però essere avanzata solo dopo 60 giorni dalla richiesta di risarcimento.
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