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Polizze per coperture di Malattie
Esistono dei limiti posti all’utilizzo del piano assicurativo, soprattutto in termini d’invalidità dove si considera una soglia minima del 26% circa.

Alla compilazione delle malattie idonee all’assicurazione restano fuori le malformazioni articolari e le malattie mentali, cure odontoiatriche, interventi per aborto volontario e chirurgia plastica; inoltre sono esenti quelle lesioni procurate in guerra o per mezzo di fenomeni naturali, ancora tutti i traumi riportati per fatti dolosi o se il soggetto era sotto l’effetto di alcool, psicofarmaci e sostanze stupefacenti.

Analogamente avviene la cessazione immediata del contratto se insorgono sintomatiche relative all’alcolismo, tossicodipendenza, contrazione dell’AIDS, schizofrenia.

È oltremodo doveroso analizzare il contratto stipulato soffermandosi in particolar modo sull’indennizzo riportato: è facile capire se si tratta di una copertura completa o solamente parziale, permettendo all’assicurato una chiara valutazione della polizza.

Un occhio in più è dato all’apposizione di eventuali clausole vessatorie, ad esempio clausole compromissorie che escludono ogni tentativo di ricorrere al giudice civile in caso di controversia in atto.

La decorrenza della polizza può seguire un iter particolare, partendo anche da un momento successivo alla fase di stipula: ciò non influenza il resto della procedura, che solitamente ammette un ammortamento premiale di un anno, riservandosi l’espediente del tacito rinnovo solo per mancata disdetta.

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I contratti di tipo pluriennale sono promossi solo se la compagnia vincola la non rescissione del contratto in seguito alla liquidazione di un sinistro: è possibile tuttavia impugnarne l’invalidità attraverso l’immissione di clausole apposite.
Una polizza malattia cessa al raggiungimento di una certa età, desumibile tra 70-75 anni: fino ad allora sono ammissibili al risarcimento le sole presunte o sospette malattie, escludendo ogni spesa sui controlli periodici.
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