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Assicurazione contro il furto dell'automobile e della moto

Le condizioni premiali invitano il contraente a pagare, secondo scadenze mensili, importi quantificati in base al valore commerciale del bene, che in seguito si risolveranno in indennizzo secondo la medesima procedura di estimazione: in tal modo sarà evidente una costante oscillazione delle quote, direttamente proporzionali agli altalenanti movimenti del mercato finanziario

Ma per il risarcimento è valevole un’ulteriore distinzione, da ricollegare alla tipologia di danno diagnosticato.

Così a seguito della sottrazione o distruzione del veicolo l’agenzia di competenza emette a favore dell’assicurato una cifra collegata al valore proprio del mezzo danneggiato, secondo quanto stimato al momento dell’accaduto: il calcolo deve essere approntato deducendo le eventuali spese di franchigia.

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Nei casi di mero danneggiamento dell’auto, invece, all’agenzia spettano unicamente le spese per la manutenzione e le riparazioni in generale, considerando a priori lo stato di degrado d’uso delle parti predisposte all’intervento.

All’efficacia della polizza furto, però, viene meno quella riferita alla responsabilità civile, in quanto è disposta la sua cessazione il giorno dopo l’avvenuta denuncia alle autorità di pronto intervento: la circostanza prevede perciò la restituzione del premio pagato e non goduto, secondo un corrispettivo calcolabile dal giorno dell’avvenuta sottrazione fino al presunto scioglimento del contratto acceso in precedenza.

Se una polizza RC auto determina un vincolo obbligatorio per il guidatore, un’assicurazione furto è prevista in via del tutto facoltativa, registrando in tal senso una condizione a sé stante: perciò essa con l’illecito dovrà sussistere fino alla sua scadenza annuale, riportando il pagamento di tutte le rate residue.
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