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Diversamente accade se si vuole sospendere solo temporaneamente il piano d’ammortamento, chè lungi da ogni forma di riscatto propende per una riduzione del prodotto assicurato.

La differenza si riscontra nella validità congelata del contratto, che resta in vigore fino alla scadenza pattuita, assicurando un importo decisamente ridotto rispetto a quello prefissato, sulla base della proporzione esistente tra premi rimborsati e premi realmente stabiliti: in ogni caso il capitale interessato verrà rivalutato periodicamente secondo i rendimenti provenienti dal fondo.

Una probabile riattivazione stabilisce il versamento dei premi non risarciti maturati degli interessi.

Il riscatto della polizza può sostenere anche una trasformazione della stessa in quanto a durata, tipo di rischio e modalità di riscossione, operando per un nuovo prestito diverso dall’originale, stabilito su approvazione dell’impresa d’assicurazione.

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La liquidazione del riscatto si richiede almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza mediante l’invio di una completa documentazione prevista unita alla richiesta di pagamento; di contro l’impresa accoglierà la pratica svincolando la liquidazione entro un massimo di 30 giorni.

In caso di ritardo di pagamento da parte dell’impresa al beneficiario spettano anche gli interessi di mora: è possibile tuttavia inoltrare un reclamo all’Isvap, che si adopera per qualsiasi disguido inerente al buon esito del riscatto.
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