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In base alla sottrazione o alla distruzione del veicolo scatta perciò un analogo risarcimento dei danni, rispondendo sull’intero valore commerciale preventivato al momento dell’illecito.
Considerando, invece, il solo danneggiamento del bene, allora l’assicurazione agirà in maniera meno radicale, quantificando i danni e pagando il loro ammontare.
In tutti i casi di furto decade automaticamente la polizza RC auto, che perde la sua validità consentendo al beneficiario della stessa il recupero dei frutti non goduti dalla prestazione: diversamente accade per la polizza furto, che invece obbliga il destinatario al rimborso delle rate fino all’estinzione della pratica, anche se questa prosegue a seguito dell’atto compiuto.
Analogamente si ritrovano le condizioni sulle polizze incendio, che prevedono ogni fatto implicato nella distruzione del fuoco come fulmini, scoppi, stati di corto circuito e surriscaldamento del motore: anche qui i beni contenuti nel veicolo non sono soggetti ad alcun risarcimento.
Bisogna all’uopo distinguere le due casistiche di distruzione e danneggiamento per incendio, in quanto la prima conviene per l’intero risarcimento dell’auto, la seconda prevede il rimborso delle singole parti compromesse.