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... il soggetto non dovrà fare altro che inviare una comunicazione di disdetta alla compagnia di erogazione dell’atto assicurativo, da inoltrare con 60 giorni di preavviso, scevra dal pagamento di qualsiasi onere o penale aggiuntiva anche se trattasi di una tassa già efficace all’introduzione del decreto, per ogni sottoscrizione disposta da tre anni almeno.
Se la vecchia politica finanziaria prevedeva la proposizione da parte delle varie agenzie di incentivare le polizze di durata decennale con l’intento di forzare un rapporto di interscambio con il cliente di turno, il quale restava intrappolato in una condizione di impossibilità di mutamento, anche qualora presumeva di rivolgersi verso proposte più snelle e vantaggiose, oggi con la disdetta si propone una più ampia tutela nei confronti del contraente ma anche del beneficiario, che non vedrà prosciugarsi l’indennizzo spettante sotto l’influenza di un’assicurazione non adeguata all’intervento richiesto.
Inoltre è stato verificato come la disdetta abbia messo in luce vecchie falle nell’articolato rapporto esistente tra le compagnie e le piccole e grandi società, in quanto era riscontrato un intervento di tipo monopolizzante da parte delle prime in seno ai rischi aziendali mossi alla richiesta delle polizze decennali...