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In alcuni casi la polizza cristalli può essere citata anche per danni non conformi ad un sinistro subito in strada, mantenendo di riflesso le stesse dinamiche di tutela.
Esiste però una soglia che limita il risarcimento preventivato al danneggiamento dei cristalli, in quanto viene presa in considerazione la sola rottura dei vetri, eliminando ogni caso di scheggiatura o rigatura, anche se i casi di incidente subito si rifacessero a movimenti estranei alla circolazione su strada come atti vandalici o tentato furto della vettura: in questi casi, comunque, è bene che la polizza cristalli sia opportunamente affiancata da una solida copertura riferita a tutti i casi di furto e incendio previsti dalla legge.
Al verificarsi del danno, quindi, il soggetto assicurato non dovrà fare altro che chiamare la propria assicurazione e denunciare gli eventi trascorsi, in modo da pianificare sin dal principio una prima ipotesi di concorso di indennizzo.