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All’accadimento di un sinistro l’assicurazione RCA identifica quale terzo danneggiato quel soggetto che abbia riportato lesioni più o meno gravi o la perdita di beni appartenenti allo stesso a causa della negligenza dell’assicurato che ha causato il sinistro: tali soggetti sono ammessi a concorrere per l’ottenimento di un giusto risarcimento dalla compagnia che ha erogato la polizza.
Spesso è rintracciabile in capo all’assicurazione RCA anche un’eventuale copertura per responsabilità sui danni personali procurati a terzi passeggeri, senza distinzione di titoli o parentele entro i quali vanno a collocarsi e a prescindere dalla responsabilità dell’accaduto: analogamente non si considera un terzo danneggiato il conducente del veicolo che ha causato l’incidente.
In base alla stipulazione dell’assicurazione RCA, bisogna delineare al suo interno tutte le generalità del contraente, nonché i dati riferiti alla vettura da assicurare, comprensivi di marca, modello e targa, tali da individuare con esattezza l’oggetto risarcibile: inoltre il contratto dovrà contenere tutte le informazioni sulle coperture di garanzia presenti, nonché i massimali specificati e eventuali franchigie apposte.